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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla
legge 21 giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451,
sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per
l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario
1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e
1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974.