Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83, e' sostituito dal seguente:
"Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al
precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969,
possono essere impegnate entro l'anno 1970".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - MARIOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE