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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192,
concernente la determinazione della durata della custodia preventiva
nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai
seguenti:
"Se la sentenza di rinvio a giudizio non e' depositata in
cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi,
l'imputato deve essere scarcerato.
L'imputato deve essere altresi' scarcerato se non e' intervenuta
sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della
custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati
nei numeri 1) e 2) del presente articolo.
I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi
durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto all'osservazione per
perizia psichiatrica.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria
che in quella del giudizio, puo' essere imposto all'imputato uno o
piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che
si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di
cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata
della custodia preventiva.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione,
le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti
nel presente articolo, non puo' essere emesso nuovo mandato od ordine
di cattura o di arresto per lo stesso fatto";
All'articolo 2, primo alinea, le parole: "i termini indicati nel
penultimo comma del precedente articolo 272" sono sostituite dalle
seguenti: "i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272,
valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in
sentenza";
All'articolo 3, primo comma, le parole: "penultimo comma
dell'articolo 272" sono sostituite dalle seguenti:
"quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale";
Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva della custodia preventiva non puo'
superare di piu' della meta' i termini previsti nel quinto comma
dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di
imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439,
575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice
penale, nei quali non puo' superare il doppio dei termini stessi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - REALE
Visto, il
Guardasigilli: REALE