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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195,
recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di
imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi
agricoli, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 6, e' soppressa la parola: "economiche" e sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "e di dazi per i prodotti
agricoli.
Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al
precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione
si applica anche alle domande gia' presentate anteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale
effetto, le restituzioni e gli abbuoni gia' concessi".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Articolo 6-bis. - Il sistema di determinazione dei canoni unitari
di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio
1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969,
n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento
continuo nonche' per i filati di vetro, e' applicabile sino al 31
dicembre 1971".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - PRETI - COLOMBO
- GIOLITTI - GAVA -
ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: REALE