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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, i
professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in
servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli
istituti magistrali, o nelle prime e seconde classi degli istituti
tecnici di ogni tipo; ovvero che nelle predette classi prestino
servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1949, n. 405; nonche' i professori di lingua straniera
iscritti nei ruoli ordinari transitori ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e provenienti
dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali
e degli istituti tecnici, sono inquadrati, a domanda, nelle sedi ove
prestano servizio, nei ruoli relativi alle cattedre istituite ai
sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468.
Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma
viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi
della anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468, secondo il disposto
dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa.