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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Licei, con
sede in Roma, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 581, in misura
di lire 500.000.000, con effetto dall'anno 1969 viene elevato a lire
750.000.000.