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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre
1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli
aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea,
comprendono il complesso delle infrastrutture, installazioni ed
edifici adibiti ad uffici nei quali si svolgono attivita'
direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di aviolinee.
Alla determinazione degli uffici di cui al comma precedente sara'
provveduto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1970
SARAGAT
RUMOR - VIGLIANESI -
PRETI - COLOMBO -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE