Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31
dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per
l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e'
elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA