Legge Ordinaria n. 5 del 07/01/1970 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1970 n. 19)
Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  decorrere  dal primo periodo di paga successivo alla data del 31
dicembre   1968,   la   misura  dell'addizionale  al  contributo  per
l'assicurazione  contro  le  malattie  gestita dall'Ente nazionale di
previdenza  per  i  dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita
dall'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31
dicembre  1967,  n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e'
elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 gennaio 1970

                               SARAGAT

                                               RUMOR - DONAT-CATTIN -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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