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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A
annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita'
giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del
Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e
ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.