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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le associazioni di operatori economici, libere, elettive,
costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle
relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come
camere di commercio italiane all'estero.