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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri
derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta'
in favore di Paesi colpiti da gravi calamita'.
Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono
esserlo nei due anni successivi.