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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri sono stabiliti come segue:
sottufficiali del ruolo speciale per mansioni
d'ufficio........................................ 600 marescialli
d'alloggio maggiori e aiutanti di
battaglia........................................ 3.200 marescialli
d'alloggio capi.................. 3.450
marescialli d'alloggio ordinari.................. 3.450 brigadieri e
vicebrigadieri.................. 9.300 appuntati, carabinieri
scelti, carabinieri e
allievi carabinieri.............................. 59.000 ------ 79.00
0
------
Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di
battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle
cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936,
n. 1225.