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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei
seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi
altro tipo:
1) Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero
pregiato di Norcia o di Spoleto;
2) Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del
Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;
3) Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno
o trifola nera;
4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto
volgarmente tartufo moscato;
5) Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o
Scorzone;
6) Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero
ordinario o tartufo di Bagnoli;
7) Terfezia leonis.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie
commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa
parte integrante della presente legge.