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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi
del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente
inquadrati in ruolo con il grado di guardia possono, a domanda,
chiedere la applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888.
Sulle domande degli interessati decide il Ministero dell'interno,
previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo
112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, circa il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 75 della legge predetta.
Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la
reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla
ricostruzione di carriera ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e di quelle
contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con
l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituito ai sensi dello
articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
Nel ruolo anzidetto possono essere, altresi', iscritti, a domanda,
i militari che sono gia' transitati nella carriera di sottufficiale.
Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo
comma, puo' essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai
fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di
riversibilita' anche il personale per il quale si verificano le
condizioni di cui al primo comma, gia' cessato dal servizio per
qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della
presente legge.