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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370,
concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della
nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnanti delle
scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: pareggiate, sono
aggiunte le parole: comprese quelle allo estero.
All'articolo 1, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
Parimenti e' riconosciuto il servizio prestato presso le scuole
degli educandati femminili statali.
All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito con il seguente:
Agli stessi fini e nella stessa misura e' riconosciuto il servizio
prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di
insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o
degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle
all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con
qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza
demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.
All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: non di ruolo nelle
scuole elementari statali, sono aggiunte le parole: o degli
educandati femminili statali.
All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi
della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole
elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo
comunque prestato e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici
ed economici.
All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo
retribuiti, sono aggiunte le parole: e quelli per gravidanza e
puerperio.
L'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei
competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono
aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati:
milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e
milioni 59.600 a partire dall'anno 1972.
All'articolo 12, le parole: di lire 14.500 milioni, sono sostituite
con le parole: di lire 15.000 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI - COLOMBO
- GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE