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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367,
concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della
pubblica istruzione, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, e' soppressa la parola:
"nonche'", e sono aggiunte, dopo le parole: "regio decreto 27
novembre 1924, n. 2367", le parole: "nonche' l'inquadramento in ruolo
del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di
istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi
il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione
previsto dall'ordinamento vigente".
All'articolo 1, ultimo comma, la parola: "regionale", e' sostituita
con la parola: "provinciale".
All'articolo 2, primo comma, le parole: "agli insegnanti", sono
sostituite con le parole: "al personale insegnante e non insegnante".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente articolo 3-bis:
"Al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti
nazionali e degli educandati femminili statali e alle maestre
istitutrici degli educandati stessi sono estese, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi
del Ministero della pubblica istruzione comprese quelle di cui al
presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE