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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose
quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo
europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni.