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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e' sostituito
dal seguente:
"Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo
provenienti da localita', frazioni o comuni viciniori ad una sede di
scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza
la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficolta'
di accesso, nonche' per il trasporto gratuito degli alunni degli
istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al
1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:
per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.400 milioni
per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.100 milioni
per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.600 milioni
per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200 milioni
per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.900 milioni
Il servizio di trasporto puo' essere affidato ai patronati
scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali
territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di
provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai
singoli istituti.
Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere
all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi
possano derivare nella esecuzione del trasporto.
Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi
al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.
L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio
di trasporto gratuito e' disposta, sotto forma di contributi, a
favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati
nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi e' autorizzata
la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale
o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire
del trasporto gratuito".