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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e' sostituito dal
seguente:
"L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al
31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti
consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge
stessa".