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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, a 754, e' sostituito dal
seguente:
"Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e
sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado,
saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di
una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro
stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi
ad accentuare la componente culturale nel primo biennio
professionale.
Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma
dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di
idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalita' indicate nel
comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti
professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque
anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai
giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola
secondaria di secondo grado quinquennale.
I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche
presso sedi di istituti tecnici.
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente
articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai
precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di
350.
Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico
1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro
dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli
istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e
presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la
durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una
formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di
secondo grado quinquennale.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle
commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni
saranno comunicate al Parlamento".