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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1,
recante provvidenze per il credito edilizio, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Tale premio sara', per ogni cento lire di capitale nominale sui
titoli sorteggiati e su quelli annullati per anticipata estinzione,
totale o parziale di mutui entro l'anno rispettivamente indicato,
di: due lire per il 1970;
quattro lire per il 1971;
sei lire per il 1972;
otto lire per il 1973;
dieci lire per il 1974;
dodici lire per il 1975;
quattordici lire per il 1976;
sedici lire per il 1977;
diciotto lire per il 1978;
venti lire per il 1979 e successivi".
All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1971, gli Istituti di credito fondiario, per
le cartelle emesse al tasso nominale del 5 per cento, hanno facolta',
su richiesta, di elevare al 6 per cento il saggio nominale annuo di
interesse corrisposto sulle cartelle";
al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ",
ovvero con la sostituzione dei vecchi titoli con nuovi titoli 6 per
cento conversione, sui quali le firme di cui all'articolo 17 del
regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, potranno essere apposte con
sistemi meccanici".
All'articolo 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il premio di cui al precedente articolo 1 verra' riconosciuto,
al momento dell'estrazione del titolo o dell'annullamento per
anticipata estinzione dei mutui:".
All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero del tesoro corrispondera' agli Istituti emittenti
il premio di cui all'articolo 1 su presentazione del verbale di
estrazione delle cartelle fondiarie e di apposito verbale di
annullamento per i titoli annullati a fronte di anticipate estinzioni
di mutui; e cio' indipendentemente dalla presentazione delle cartelle
per il rimborso.".
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - E' consentita la estinzione anticipata dei mutui
stipulati al tasso del 5 per cento con le cartelle convertite al 6
per cento".
"Art. 4-ter. - Il premio di cui all'articolo 1 del presente
decreto e' esente da ogni imposta diretta, erariale o locale,
presente e futura". All'articolo 5, primo comma, le parole: "degli
utili" sono sostituite dalle altre: "delle entrate relative agli
utili", e dopo le parole: "regio decreto 28 aprile 1910, n. 204",
sono aggiunte le altre: "e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - CARON
Visto, il
Guardasigilli: GAVA