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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2,
concernente "Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili",
con la seguente modificazione:
All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica",
sono sostituite dalle parole "di natura non esclusivamente
psichica".
All'articolo 1, secondo capoverso, della predetta legge 13
ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono
sostituite dalle parole "anche di natura non esclusivamente psichica
"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1970
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO -
RIPAMONTI - DONAT-CATTIN
- COLOMBO - CARON
Visto, il Guardasigilli: GAVA