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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a
favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni
delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni
in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno
svolto attivita' lavorativa in Libia e dei loro familiari, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al terzo e al quarto comma, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni";
tra il quarto e il quinto comma e' inserito il seguente:
"Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto
trovare sistemazione autonoma, e' consentito in via eccezionale, un
ulteriore periodo di ospitalita' gratuita di quindici giorni".
All'articolo 2, al primo comma, le parole: "Entro tre mesi" sono
sostituite dalle altre: "Entro nove mesi".
All'articolo 4, il sottotitolo: "Proroga di altri benefici e
assunzioni obbligatorie" e' sostituito dal seguente: "Assunzioni
obbligatorie ed altri benefici";
al terzo comma e' aggiunto il seguente periodo:
"La facolta' di assumere anche in soprannumero e' attribuita
esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato";
alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:
"Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo
17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' elevata al trenta per cento;
almeno la meta' di tale aliquota sara' assegnata con precedenza ai
connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi
costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata
con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n.
144.
Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di
assegnazione degli alloggi, la competenza della commissione
provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla
Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi
costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche
se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato
versamento dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge
stessa e dalle lettere a) e b) dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.
Agli effetti della formazione delle graduatorie previste
dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11
ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino
nelle condizioni previste dal presente articolo, sono assegnati di
diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque
punti per il bisogno di alloggio.
Alle domande dei concorrenti suddetti e' altresi' assegnarlo, di
diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di
anzianita' di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71
del sopra citato decreto n. 1471.
Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle
domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed
economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o
contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP),
dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e
dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato
(INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1
settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente
agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la
loro attivita' lavorativa o professionale od ove essi ritengano di
fissare il proprio domicilio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli
alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.
60".
Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. (Provvidenze per i notai). - Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo
1, che ivi abbiano esercitato attivita' di notaio, sono, a domanda,
temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un
distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte
del Ministro per la grazia e la giustizia, del possesso del
prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita'
suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta.
I notai in soprannumero di cui al precedente comma sono
successivamente iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi
vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano
il trasferimento".
"Art. 4-ter. (Incarichi temporanei a sanitari). - Ai connazionali
rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che abbiano
ottenuto, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735, il
riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, e'
conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi
temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salva
la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purche'
siano in possesso dei requisiti richiesti.
Le amministrazioni ospedaliere, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,
debbono inviare al Ministero della sanita' l'elenco dei posti da
assegnare.
Altro elenco per i posti che si renderanno successivamente
disponibili sara' trasmesso allo stesso Ministero entro novanta
giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto.
Tali elenchi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro
trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dal comma
precedente.
Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o
queste non possano essere accolte, l'incarico verra' conferito
secondo le norme vigenti".
"Art. 4-quater. (Esami di idoneita' e concorsi per i sanitari). -
Il Ministero della sanita', entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, bandira' una
sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneita'
prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari
connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo
1.
Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e
per direttore di farmacia giudichera' anche i candidati alla
idoneita' per le qualifiche inferiori della stessa specialita'.
Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di
cui all'articolo 4-ter beneficiano dell'elevazione di 5 anni del
limite di eta' in aggiunta ai benefici gia' previsti dalle vigenti
disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi a posti
di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti
locali, dagli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente
o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria e dagli enti
mutualistici e previdenziali, e' elevato a 55 anni in favore delle
persone indicate all'articolo 4-ter.
Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti
dagli enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto
ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei
concorrenti, possono partecipare i sanitari indicati al precedente
articolo 4-ter che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'effettuazione delle prove di esame non potra' aver luogo prima di
30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande
di cui al precedente, comma.
Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli
enti di cui al precedente comma quinto, la qualita' di connazionale
rimpatriato dalla Libia, ai sensi del precedente articolo 1, da'
diritto al punteggio preferenziale di 10 punti nella categoria dei
titoli.
Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali, a
norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475,
il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla
Libia e' equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.
Per quanto riguarda le assunzioni presso le amministrazioni
ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto
dal presente decreto, le disposizioni dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.
Peraltro, le amministrazioni ospedaliere non possono bandire
concorsi di assunzione prima dell'espletamento degli esami di
idoneita'".
"Art. 4-quinquies. (Provvidenze per altro personale sanitario). -
Le disposizioni di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, si
applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui
al precedente articolo 1 che ivi abbiano esercitato professioni o
arti sanitarie ausiliarie con prestazioni di servizi presso enti
pubblici sanitari o istituti che svolgono attivita' sanitaria
nell'interesse pubblico.
Il riconoscimento di cui al precedente comma e' esteso ai
farmacisti che abbiano prestato servizio in qualita' di direttore o
collaboratore presso farmacie in Libia.
Il riconoscimento del servizio di cui al presente articolo e'
subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per la sanita',
dell'idoneita' del titolo abilitante all'esercizio della professione
o arte sanitaria.
Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4-ter".
"Art. 4-sexies. (Provvidenze per i farmacisti). - Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente
articolo, che ivi abbiano esercitato l'attivita' di farmacista,
potranno ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla apertura ed
all'esercizio di una farmacia in un comune capoluogo di provincia,
anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo
accertamento, da parte del Ministro per la sanita', del possesso del
prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita'
suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta".
All'articolo 5, il sottotitolo: "Attivita' assistenziali del
Ministero dell'interno successive alla liquidazione" e' sostituito
dal seguente: "Attivita' assistenziali del Ministero dell'interno";
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei";
alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma:
"Ai predetti profughi e rimpatriati, che versino in stato di
bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per
malattia, e' concessa, a carico del Ministero dell'interno,
l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di
sei mesi dalla data del rimpatrio".
All'articolo 7, al primo comma, le parole: "ulteriore importo di
lire 4.500 milioni" sono sostituite dalle altre: "ulteriore importo
di lire 7.500 milioni".
All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: "in Libia" e'
soppressa la parola "fino" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La, stessa provvidenza si applica agli insegnanti e
professori incaricati locali assegnati con provvedimento del
Ministero degli affari esteri o della competente autorita' consolare
alle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Libia ed alle
scuole elementari e medie di Bengasi".
Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. (Personale direttivo e docente di ruolo). - Il
personale direttivo e docente di ruolo attualmente assegnato alle
scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente articolo 10
cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.
Il predetto personale, con decorrenza dal 1 ottobre 1970, e'
assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale,
ed in essi e' utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia
vacanza o disponibilita' di posto e di cattedra. Nel caso che il
personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola
od istituto superi le cinque unita', puo' essere utilizzato, per
l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati
scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del
Ministero della pubblica istruzione.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
quello per la pubblica istruzione, da emanare entro il 10 novembre
1970, e' determinata un'aliquota, non superiore a 20 unita', di posti
all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione,
riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del
15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla
Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del
Ministero degli affari esteri.
Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la
graduazione delle domande ed e' costituita apposita commissione per
provvedervi".
All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole:
"al quarto" sono soppresse le altre: "e quinto".
Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. (Assistenza scolastica) - Gli alunni degli istituti
statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli
studenti delle Universita' statali appartenenti alle famiglie dei
connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del
presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei
contributi scolastici.
Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma
frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e
artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di
testo.
Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti
alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti
alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione
secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di
studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse
scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi
assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai
requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.
Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei
convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento
dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle
norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con la
ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati
nel precedente comma.
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concludere accordi e,
nei limiti delle disponibilita' del capitolo n. 2243 del proprio
stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con
opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di
posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto
trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.
Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel
primo comma e' concesso, a domanda, lo assegno di studio di cui alla
legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi
ivi previsti e con le modalita' che saranno stabilite con l'ordinanza
di cui al successivo articolo 13.
Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del
presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio
o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico
concorso.
Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere e' valutato
in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico
1970-1971". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Modalita' di applicazione). - Il Ministro per la
pubblica istruzione stabilira' con proprie ordinanze le modalita' di
applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente
decreto".
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli
articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio
finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in
lire 200 milioni, si provvedera' con i normali stanziamenti di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione
dell'articolo 12-bis si provvedera' mediante riduzione di uguale
importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 24, il sottotitolo: "Assistenza sanitaria dell'INAIL"
e' sostituito dal seguente: "Assistenza sanitaria dell'INAM".
All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto
da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31
dicembre 1972";
al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel
quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
DONAT-CATTIN - Bosco -
MISASI - MORO - FERRARI
AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE