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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e' sostituito
dal seguente:
"Il Ministro per la difesa ha facolta', in tempo di pace, di
concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla
leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la
loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di
servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni
continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni".