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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse
alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori
economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera,
qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le
amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati -
con effetto dal 1 gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 - ad
effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di
lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna
unita' del personale delle carriere direttive, di concetto ed
esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale
ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle
norme in vigore:
uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle
finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione
generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai
ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte
indirette;
uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro
che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il
cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi
autonomia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4,
quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come
sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14,
nonche' il personale in servizio presso l'ufficio centrale di
ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il
servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero delle partecipazioni statali.