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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1
febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo
medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e'
ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972.