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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di
completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza
tetto costruiti dallo Stato, dall'Allied Military Government o con il
concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo
luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo
luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo
luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25
giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge
28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678, nonche'
per l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle indennita' di
espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi, e'
autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti
uguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.