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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione
secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970,
hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria di sede, qualora non
conseguano regolare trasferimento per una delle sedi richieste,
conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, sempreche'
sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano
diritto al trattamento di cattedra.
Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza
rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli
aspiranti di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 7 della legge 13
giugno 1969, n. 282.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MISASI
Visto, il
Guardasigilli: REALE