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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967,
n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri
appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli
interessati vengono promossi nel soprannumero anziche' a
disposizione.
Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per
effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riassorbite
con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle
lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137.
Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle
aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare
nell'avanzamento.