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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962,
n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento
igienico-urbanistico della citta' vecchia di Bari e' fissato al 30
giugno 1975.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30
giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente
legge, purche' non in contrasto con il piano regolatore edilizio del
vecchio abitato della citta' di Bari, di cui alla legge 24 marzo
1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE