Legge Ordinaria n. 83 del 11/03/1970 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1970 n. 71)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
recante  norme  in  materia  di  collocamento  e   accertamento   dei
lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, n. 2), dopo le parole  "ai  fini"  e'  inserita  la
parola "normativi,". 
  All'articolo  2,  primo  comma,  dopo  le  parole  "designato   dal
Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,  da  un  rappresentante"
sono inserite le parole "del Consiglio regionale ove  costituito  o";
le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro  e  da  uno
dei coltivatori diretti" sono  sostituite  dalle  parole  "da  cinque
rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori
diretti". 
  All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte  le  parole  "e  di  esprimere
pareri e di formulare proposte in  merito  all'assistenza  a  favore,
della manodopera migrante". 
  Al n. 4), le parole "Sezioni di collocamento" sono  sostituite  con
le parole "Sezioni dell'ufficio del lavoro". 
  Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti: 
  "7) di determinare, sentite le commissioni provinciali, di  cui  al
presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta
nominativa, ai sensi del successivo  articolo  11,  ivi  comprendendo
quelle conferite  con  titolo  di  studio  e  diploma  rilasciati  da
istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale e dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, da fissare con decreto del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale"; 
  "8) di fissare i criteri per  la  documentazione  e  l'accertamento
dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per
le specializzazioni di cui al precedente punto 7)". 
  All'articolo 4,  primo  comma,  le  parole  "da  un  rappresentante
dell'ufficio provinciale  del  servizio  per  i  contributi  agricoli
unificati" sono sostituite con le parole "dal direttore  dell'ufficio
provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da  un
suo delegato"; 
  le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da  uno
dei coltivatori diretti" sono sostituite con  le  parole  "da  cinque
rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori
diretti". 
  Al settimo comma, le parole "di cui al successivo articolo 17" sono
sostituite con le parole "di cui  ai  nn.  5)  e  6)  del  successivo
articolo 5". 
  All'articolo 5, il n. 1) e' sostituito dal seguente: 
  "1) di formulare proposte alla commissione regionale  per  la  mano
d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui  al  n.  7)  del
precedente articolo 3"; 
  il n. 2) e' sostituito dal seguente: 
  "2) di formulare proposte alla commissione regionale  per  la  mano
d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui  al  n.  8)  del
precedente articolo 3". 
  Dopo il n. 5) e' inserito il seguente: 
  "6) di svolgere i compiti di cui  all'articolo  5  della  legge  12
marzo 1968, n. 334". 
  All'articolo 6, primo  comma,  le  parole  "presso  le  sezioni  di
collocamento" sono  sostituite  con  le  parole  "presso  le  sezioni
dell'ufficio del lavoro"; le parole "dal collocatore" sono sostituite
con le parole "dal  dirigente  della  sezione";  le  parole  "da  due
rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti"
sono sostituite con le parole "da tre rappresentanti  dei  datori  di
lavoro di cui almeno uno dei coltivatori  diretti";  le  parole  "dei
datori di lavoro a tre" sono sostituite con le parole "dei datori  di
lavoro a quattro". 
  Al quarto comma, sono aggiunte in fine  le  parole  "assicurando  i
diritti delle minoranze". 
  All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole  "comma  terzo"  sono
sostituite con le parole "comma secondo"; 
  al n. 5) le parole "ai lavoratori subordinati" sono sostituite con 
le parole "ai lavoratori agricoli subordinati"; le parole "fine del 
  trimestre"  sono  sostituite  con  le  parole  "fine   di   ciascun
  trimestre". 
Al terzo comma, le parole "all'articolo 4 della legge 12 marzo 
1968, n. 334" sono sostituite con le parole "al presente decreto". 
  All'articolo 8, primo comma, le parole  "Sezione  di  collocamento"
sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del  lavoro";  le
parole  "dalla  pubblicazione"  sono   sostituite   con   le   parole
"dall'ultimo giorno di pubblicazione". 
  All'articolo  9,  primo  comma,  le  parole   "dalla   sezione   di
collocamento"  sono  sostituite  con   le   parole   "dalla   sezione
dell'ufficio del lavoro". 
  All'ultimo comma, dopo la parola "insoddisfatte" sono  inserite  le
parole "alle sezioni contermini e". 
  All'articolo 10, primo comma, dopo le parole  "alla  sezione"  sono
inserite le parole "dell'ufficio del lavoro". 
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Alle  imprese  diretto-coltivatrici  e'  consentita   l'assunzione
diretta di non piu' di un lavoratore  agricolo  e  per  non  piu'  di
cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni  riconosciuti  montani  ai
sensi delle  leggi  vigenti,  alle  imprese  diretto-coltivatrici  e'
consentita  l'assunzione  diretta  di  non  piu'  di  due  lavoratori
agricoli e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno". 
  Al quarto comma, le parole "di parenti ed  affini  entro  il  terzo
grado" sono sostituite con le parole "di parenti entro il terzo grado
e di affini entro il secondo grado". 
  Al decimo comma, le parole  "alla  sezione  di  collocamento"  sono
sostituite con le parole "alla sezione dell'ufficio del lavoro". 
  All'ultimo comma, le parole "comma primo" sono  sostituite  con  le
parole "presente decreto". 
  All'articolo 11, secondo comma, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "b) di  personale  rientrante  nelle  categorie  individuate  dalla
commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del  n.  7)
del precedente articolo 3". 
  Al terzo comma, la parola "qualifiche" e' sostituita con la  parola
"specializzazioni". 
  Al sesto comma, sono aggiunte le parole "e dai datori di lavoro non
soggetti a tale obbligo". 
  All'articolo  12,  settimo  comma,  le  parole  "dagli   atti   del
collocamento" sono sostituite con le parole "dagli atti di ufficio". 
  All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola  "comunicazione"  e'
inserita  la  parola  "motivata";  le  parole  "otto   giorni"   sono
sostituite con le parole "tre giorni"; le parole "del  luogo  ove  si
svolgono i lavori" sono sostituite con la parola  "competente";  dopo
le parole "intima al  datore  di  lavoro"  sono  inserite  le  parole
"dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale". 
  All'articolo  14,  primo  comma,  le  parole  "otto  giorni"   sono
sostituite con le parole "quattro giorni". 
  Al secondo comma, le parole "otto giorni" sono  sostituite  con  le
parole "quattro giorni". 
  All'articolo 15, terzo comma, le parole "senza modifiche, salvo che
non ravvisi motivi  di  manifesta  illegittimita'.  In  tal  caso  ne
rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo  la
decisione al Ministro per il lavoro e  la  previdenza  sociale"  sono
sostituite  con  le  parole  "escludendo  dagli  elenchi   stessi   i
nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In
tal caso  il  provvedimento  di  esclusione,  con  l'indicazione  dei
motivi, e' notificato agli interessati ed e'  trasmesso  al  Ministro
per  il  lavoro  e  la   previdenza   sociale   per   le   definitive
determinazioni". 
  All'articolo 16, e' premesso il seguente comma: 
  "Le commissioni locali per la manodopera  agricola  debbono  essere
costituite entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  della
legge di conversione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana". 
  Al secondo comma, le parole "di collocamento" sono soppresse. 
  All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole "cancellazione dagli
elenchi nominativi" sono aggiunte le parole "indicandone i motivi". 
  Al terzo comma, le parole "entro 180 giorni" sono sostituite con le
parole "entro 100 giorni". 
  Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
  "Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il  ricorso  si
intende accolto". 
  All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole "sono prorogate fino
al 31 dicembre 1970" sono aggiunte le parole "e costituiscono  titolo
valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni
fino al 31 dicembre 1971". 
  E' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le funzioni  delle  commissioni  di  cui  al  decreto  legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e  successive  modificazioni,
vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera  agricola
di cui al precedente articolo 6". 
  All'articolo 19, ultimo comma, le parole "agli articoli - 4, 5,  6,
8, 9, 10 e 11" sono sostituite con le parole "agli articoli 6, 8,  9,
10 e 11. 
  All'articolo 20, quarto comma, le parole "Sezione di  collocamento"
sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del lavoro". 
  Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Nei casi di recidiva  nella  violazione  delle  norme  di  cui  al
presente decreto, il capo  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro
comunica l'infrazione ai Ministri ed alle  pubbliche  amministrazioni
che abbiano competenza a disporre la concessione  di  contributi,  di
agevolazioni  fiscali  e   creditizie   o   comunque   competenti   a
qualsivoglia intervento pubblico  in  favore  del  datore  di  lavoro
trasgressore. 
  I Ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le  opportune
determinazioni, fino alla revoca del  beneficio,  e,  nei  casi  piu'
gravi,  potranno  decidere  l'esclusione   del   datore   di   lavoro
trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione od intervento". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 marzo 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                       RUMOR - DONAT-CATTIN - 
                       GAVA - CARON - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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