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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
recante norme in materia di collocamento e accertamento dei
lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, n. 2), dopo le parole "ai fini" e' inserita la
parola "normativi,".
All'articolo 2, primo comma, dopo le parole "designato dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante"
sono inserite le parole "del Consiglio regionale ove costituito o";
le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno
dei coltivatori diretti" sono sostituite dalle parole "da cinque
rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori
diretti".
All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole "e di esprimere
pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore,
della manodopera migrante".
Al n. 4), le parole "Sezioni di collocamento" sono sostituite con
le parole "Sezioni dell'ufficio del lavoro".
Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti:
"7) di determinare, sentite le commissioni provinciali, di cui al
presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta
nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo
quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da
istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale";
"8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento
dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per
le specializzazioni di cui al precedente punto 7)".
All'articolo 4, primo comma, le parole "da un rappresentante
dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli
unificati" sono sostituite con le parole "dal direttore dell'ufficio
provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un
suo delegato";
le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno
dei coltivatori diretti" sono sostituite con le parole "da cinque
rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori
diretti".
Al settimo comma, le parole "di cui al successivo articolo 17" sono
sostituite con le parole "di cui ai nn. 5) e 6) del successivo
articolo 5".
All'articolo 5, il n. 1) e' sostituito dal seguente:
"1) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano
d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del
precedente articolo 3";
il n. 2) e' sostituito dal seguente:
"2) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano
d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del
precedente articolo 3".
Dopo il n. 5) e' inserito il seguente:
"6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12
marzo 1968, n. 334".
All'articolo 6, primo comma, le parole "presso le sezioni di
collocamento" sono sostituite con le parole "presso le sezioni
dell'ufficio del lavoro"; le parole "dal collocatore" sono sostituite
con le parole "dal dirigente della sezione"; le parole "da due
rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti"
sono sostituite con le parole "da tre rappresentanti dei datori di
lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti"; le parole "dei
datori di lavoro a tre" sono sostituite con le parole "dei datori di
lavoro a quattro".
Al quarto comma, sono aggiunte in fine le parole "assicurando i
diritti delle minoranze".
All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole "comma terzo" sono
sostituite con le parole "comma secondo";
al n. 5) le parole "ai lavoratori subordinati" sono sostituite con
le parole "ai lavoratori agricoli subordinati"; le parole "fine del
trimestre" sono sostituite con le parole "fine di ciascun
trimestre".
Al terzo comma, le parole "all'articolo 4 della legge 12 marzo
1968, n. 334" sono sostituite con le parole "al presente decreto".
All'articolo 8, primo comma, le parole "Sezione di collocamento"
sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del lavoro"; le
parole "dalla pubblicazione" sono sostituite con le parole
"dall'ultimo giorno di pubblicazione".
All'articolo 9, primo comma, le parole "dalla sezione di
collocamento" sono sostituite con le parole "dalla sezione
dell'ufficio del lavoro".
All'ultimo comma, dopo la parola "insoddisfatte" sono inserite le
parole "alle sezioni contermini e".
All'articolo 10, primo comma, dopo le parole "alla sezione" sono
inserite le parole "dell'ufficio del lavoro".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle imprese diretto-coltivatrici e' consentita l'assunzione
diretta di non piu' di un lavoratore agricolo e per non piu' di
cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai
sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici e'
consentita l'assunzione diretta di non piu' di due lavoratori
agricoli e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno".
Al quarto comma, le parole "di parenti ed affini entro il terzo
grado" sono sostituite con le parole "di parenti entro il terzo grado
e di affini entro il secondo grado".
Al decimo comma, le parole "alla sezione di collocamento" sono
sostituite con le parole "alla sezione dell'ufficio del lavoro".
All'ultimo comma, le parole "comma primo" sono sostituite con le
parole "presente decreto".
All'articolo 11, secondo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla
commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7)
del precedente articolo 3".
Al terzo comma, la parola "qualifiche" e' sostituita con la parola
"specializzazioni".
Al sesto comma, sono aggiunte le parole "e dai datori di lavoro non
soggetti a tale obbligo".
All'articolo 12, settimo comma, le parole "dagli atti del
collocamento" sono sostituite con le parole "dagli atti di ufficio".
All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola "comunicazione" e'
inserita la parola "motivata"; le parole "otto giorni" sono
sostituite con le parole "tre giorni"; le parole "del luogo ove si
svolgono i lavori" sono sostituite con la parola "competente"; dopo
le parole "intima al datore di lavoro" sono inserite le parole
"dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale".
All'articolo 14, primo comma, le parole "otto giorni" sono
sostituite con le parole "quattro giorni".
Al secondo comma, le parole "otto giorni" sono sostituite con le
parole "quattro giorni".
All'articolo 15, terzo comma, le parole "senza modifiche, salvo che
non ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso ne
rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la
decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale" sono
sostituite con le parole "escludendo dagli elenchi stessi i
nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In
tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei
motivi, e' notificato agli interessati ed e' trasmesso al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale per le definitive
determinazioni".
All'articolo 16, e' premesso il seguente comma:
"Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere
costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana".
Al secondo comma, le parole "di collocamento" sono soppresse.
All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole "cancellazione dagli
elenchi nominativi" sono aggiunte le parole "indicandone i motivi".
Al terzo comma, le parole "entro 180 giorni" sono sostituite con le
parole "entro 100 giorni".
Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il ricorso si
intende accolto".
All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole "sono prorogate fino
al 31 dicembre 1970" sono aggiunte le parole "e costituiscono titolo
valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni
fino al 31 dicembre 1971".
E' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni,
vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola
di cui al precedente articolo 6".
All'articolo 19, ultimo comma, le parole "agli articoli - 4, 5, 6,
8, 9, 10 e 11" sono sostituite con le parole "agli articoli 6, 8, 9,
10 e 11.
All'articolo 20, quarto comma, le parole "Sezione di collocamento"
sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del lavoro".
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui al
presente decreto, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro
comunica l'infrazione ai Ministri ed alle pubbliche amministrazioni
che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di
agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a
qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro
trasgressore.
I Ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le opportune
determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi piu'
gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro
trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione od intervento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN -
GAVA - CARON - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA