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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679,
recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro
di produzione 1970, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
E' abolito l'obbligo di pubblicazione negli albi pretori delle sedi
comunali dei provvedimenti adottati dalle apposite commissioni
provinciali, istituite per i fini di questo decreto-legge, in
analogia con quanto previsto nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, per l'applicazione dei
regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine
vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 1-bis.
E' ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle
integrazioni di prezzo anche se il relativo importo sia stato
riscosso.
Art. 1-ter.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
ha facolta' di estinguere i prestiti gia' contratti in applicazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5,
oltre il periodo massimo previsto dall'articolo stesso e, comunque,
non oltre il 30 giugno 1971. Entro lo stesso periodo di tempo, e'
autorizzata altresi' a contrarre mutui per un ulteriore ammontare di
cinquanta miliardi di lire.
Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente
comma, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico dello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1970, che sara' fatta affluire al conto
corrente infruttifero gia' intestato all'AIMA presso la Tesoreria
centrale dello Stato.
Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'AIMA fara' affluire al
proprio bilancio le somme occorrenti.
All'indicato onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259
dello stesso stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quater.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede
a dare esecuzione al regolamento numero 1083/70 del 9 giugno 1970 del
Consiglio dei Ministri delle comunita' europee, nonche' al relativo
regolamento di applicazione n. 1151/70 del 18 giugno 1970 della
commissione delle Comunita' europee, concernenti la corresponsione di
una indennita' di compensazione per le quantita' di grano tenero e di
segale panificabile giacenti alla fine della campagna di
commercializzazione 1969-1970 presso i privati detentori.
Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma,
l'Azienda puo' avvalersi degli ispettorati della alimentazione,
affidando ad essi anche l'incarico di provvedere ai pagamenti, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 1969, numero 645, convertito nella legge 26 novembre 1969,
n. 829.
Ai fini della corresponsione della indennita' di compensazione di
cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in
conformita' delle norme emanate in proposito dai competenti organi
comunitari e con le modalita' stabilite dall'Azienda, a denunciare le
quantita' di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di
commercializzazione.
Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal
beneficio dell'indennita' di compensazione.
Chiunque nella denuncia prevista dal presente articolo espone
scientemente dati o notizie inesatti circa le quantita' del prodotto
rimasto invenduto e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave
reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da
lire cinquantamila a lire tre milioni.
Chiunque per effetto delle false dichiarazioni consegue
l'indennita' di compensazione prevista dal presente articolo e'
punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila
a lire tre milioni.
Al pagamento dell'indennita' di compensazione di cui al presente
articolo sara' provveduto con il fondo di rotazione di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le
modalita' ivi previste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1970
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: REALE