Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai
pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso
Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtu' della
disposizione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli articoli
20, lettere a) e b) e 23 dello stesso decreto.
Sulle predette somme sono dovuti dall'INPS gli interessi legali
dalla data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in
cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il
Guardasigilli: REALE