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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco,
del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e
provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi.
I commi quinto e sesto dell'articolo 149 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio
1915, n. 148, sono abrogati.