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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n.
93, prorogato con leggi 1 agosto 1969, n. 472, 24 dicembre 1969, n.
979, e 20 luglio 1970, n. 570, e' ulteriormente prorogato al 15
dicembre 1970.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 31
ottobre 1970.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - TANASSI -
RESTIVO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE