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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a
Ginevra il 18 giugno 1949;
n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a
Ginevra il 28 giugno 1951;
n. 103 concernente la protezione della maternita', adottata a
Ginevra il 28 giugno 1952;
n. 112 concernente l'eta' minima, di ammissione al lavoro per i
pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959;
n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960;
n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a
Ginevra il 25 giugno 1963;
n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio,
adottata a Ginevra l'8 luglio 1964;
n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra
il 9 luglio 1964;
n. 123 concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro in
sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti
occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo
lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.