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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le entrate delle universita' degli studi e degli istituti di
istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse,
corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e
biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura,
pagati dagli studenti, nonche' da sovvenzioni, contributi ed assegni
di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla
imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.