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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale
impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40
ore a partire dal 1 gennaio 1971.
Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella
capitale la durata della settimana lavorativa non puo' essere
comunque superiore a quella stabilita per il restante personale
dell'Amministrazione.
Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le
competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle
vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a
giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo
globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello
spettante in base alle norme in vigore.