Legge Ordinaria n. 898 del 01/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1970 n. 306)
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  giudice  pronuncia  lo  scioglimento del matrimonio contratto a
norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione  di  cui  al  successivo  articolo  4,  accerta  che la
comunione  spirituale  e  materiale  tra  i  coniugi  non puo' essere
mantenuta  o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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