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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a
norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere
mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.