Legge Ordinaria n. 9 del 23/01/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1970 n. 40)
Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
il punto 2) della lettera F) inserito con l'articolo 1 della legge 22
luglio 1966, n. 608, e' sostituito dal seguente:
  "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di
locali,  per  la  produzione  di acqua calda per uso domestico, per i
servizi  di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti
di  distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per
i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane".
  Nella  colonna  "aliquota  per quintale-lire" in corrispondenza del
predetto punto 2) resta la cifra "500".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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