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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
il punto 2) della lettera F) inserito con l'articolo 1 della legge 22
luglio 1966, n. 608, e' sostituito dal seguente:
"2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di
locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i
servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti
di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per
i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane".
Nella colonna "aliquota per quintale-lire" in corrispondenza del
predetto punto 2) resta la cifra "500".