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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908,
modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, e' sostituito dal
seguente:
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di
mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione,
ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende
artigiane, per costruzioni navali, per attivita'
turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo
industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonche' al
finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con
preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo
complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza
patrimoniale del Fondo stesso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA -
FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE