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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione e la conservazione di brevetti e di privative
industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la
produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura
all'uso esclusivo dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono
esenti da ogni imposta e tassa.