Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore)
L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e' sostituito come
segue:
"I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due
terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami.
La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei
posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento
ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed
a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano
compiuto almeno due anni di grado".