Legge Ordinaria n. 963 del 20/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1970 n. 315)
Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore)

  L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e' sostituito come
segue:
  "I  marescialli  maggiori  sono tratti dai marescialli capi per due
terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami.
  La  promozione  a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei
posti  vacanti,  ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento
ad  anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed
a  quelli  giudicati  idonei  per  l'avanzamento a scelta che abbiano
compiuto almeno due anni di grado".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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