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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della
legge 21 luglio 1965, n. 939, con esclusione dell'esenzione daziaria,
sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza
normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di
giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra
i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che
detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle
disposizioni recate dalla predetta legge:
a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari,
destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli
militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per
conto di committenti esteri;
b) sulle imbarcazioni previste dall'articolo 246 del codice della
navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai
benefici fiscali di cui alla legge citata.