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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con
funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione
della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni
previste dallo articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare
servizio fino al giorno della notifica della decisione della apposita
commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per
mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto
1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale
per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8
della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di
radiologia medica.
Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza
devono riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato,
sempre che il posto non sia stato gia' occupato con personale di
ruolo attraverso pubblico concorso.