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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione della presente legge, per i lavoratori disoccupati o
sospesi dal lavoro, obbligatoriamente iscritti per l'assistenza
sanitaria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano, il periodo di due mesi dalla cessazione o sospensione del
rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle
prestazioni ospedaliere e' elevato a sei mesi.
Per il primo biennio, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di
Bolzano faranno fronte alle spese derivanti dall'applicazione della
presente legge mediante un contributo straordinario complessivo di
lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Il contributo di cui al comma precedente sara' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione, in rate trimestrali
anticipate.
Per quanto concerne la quota parte delle rate predette di
competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1405.
Per gli anni successivi la misura del contributo a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione, sara' determinata con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze
di apposita evidenza contabile che dovra' far parte integrante del
rendiconto delle gestioni interessate dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE