Legge Ordinaria n. 979 del 12/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1970 n. 316)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  16  ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in
favore  delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamita' naturali
verificatesi  nei  mesi  di  agosto,  settembre  e  ottobre  1970  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  primo  comma,  le  parole:  "dal  7  ottobre al 7
novembre 1970" sono sostituite dalle altre: "dal 7 ottobre 1970 al 30
giugno 1971".

  L'articolo 2 e' soppresso.

  All'articolo  6,  al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per    le   societa'   cooperative   e   loro   consorzi,   iscritti
rispettivamente  nei  registri  prefettizi e nello schedario generale
della  cooperazione,  la  percentuale  suddetta  e' ridotta al 50 per
cento".

  L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

  "Nei  comuni indicati dall'articolo 1 e' ammesso alla registrazione
qualunque  atto  senza  le  penalita' dovute per avvenuto decorso dei
termini  nei  casi  in  cui la scadenza di questi sia coincisa con la
data  della  calamita'  o  sia  avvenuta  nei 30 giorni successivi, e
sempre  che  la  presentazione  per la registrazione avvenga entro 20
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".

  Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:

  "Art.   10-bis.   -   Le   imprese  che  hanno  avuto  perdite  per
danneggiamenti  o  distruzioni  verificatisi  nell'ottobre  1970  nei
comuni  di  cui  all'articolo 1 possono avvalersi del disposto di cui
all'articolo  112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 gennaio 1958, n. 645,
ancorche'  non  costituite  sotto  forma  di  societa'  di capitali o
comunque  non  tassabili  in  base  al bilancio, secondo i criteri di
determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.

  Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo
104  dello stesso testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica
la  condizione  di  cui  al secondo comma dell'articolo 112 del testo
unico sopra richiamato.
  Per  la  determinazione  delle  perdite  di  esercizio  gli  uffici
distrettuali  si  avvalgono  delle  informative  degli  organi  della
guardia  di  finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli
elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni
prodotte dai soggetti interessati".

  All'articolo 11, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "Nei  comuni  indicati nell'articolo 1 si applicano le agevolazioni
previste  dall'articolo  29,  primo  e  secondo  comma, della legge 4
novembre  1963,  n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 31 della
legge 31 maggio 1964, n. 357".

  All'articolo  12, le parole: "in dodici rate" sono sostituite dalle
altre: "in diciotto rate".

  Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:

  "Art.  13-bis.  -  Ai  comuni  di  cui  al  precedente articolo 1 e
all'amministrazione  provinciale  di Genova e' concesso un contributo
dello  Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da
sgravi   fiscali  di  tributi  non  dovuti,  in  tutto  o  in  parte,
relativamente  all'ultimo  quadrimestre  del  1970  e all'intero anno
1971,  sia  da  diminuzione  di redditi patrimoniali conseguenti alla
distruzione  o  a  danneggiamenti  di  beni provocati dalle calamita'
indicate  nel  predetto  articolo  1,  nonche'  delle  minori entrate
derivanti  dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura
da  riscuotersi  in  partita  di  giro ai sensi dell'articolo 9 della
legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.
  La  misura  del  contributo  e'  determinata  in  base alle entrate
accertate  nel  1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per
il  contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1969,
aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per
le imposte di consumo.
  La  concessione  dei  contributi  previsti nel presente articolo e'
disposta  con  decreto  del Ministro per l'interno, da emanarsi entro
sessanta  giorni  dalla  ricezione  presso  il Ministero dell'interno
stesso  della  deliberazione  dei  consigli  comunali  o  provinciali
interessati,  sottoposta  all'approvazione  dell'organo  di controllo
competente ad approvare il bilancio di previsione.
  I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo
sono  autorizzati,  anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti
con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai
minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.
  Tali  anticipazioni  potranno  servire  per  il  pagamento di spese
correnti  per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del
1970 e del 1971.
  Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.
  Per  far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo  e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno per l'anno
1971".
  Prima  dell'articolo  14, il titolo: "Disposizioni per i servizi di
pronto soccorso" e' sostituito dal seguente:
  "Interventi di pronto soccorso".

  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

  Per   provvedere  alle  necessita'  urgenti,  ai  sensi  del  regio
decreto-legge  9  dicembre  1926,  n. 2389, convertito nella legge 15
marzo  1928,  n.  833,  e  del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle
calamita'  naturali  verificatesi  nei  mesi  di  agosto, settembre e
ottobre  1970,  e'  autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sara'
iscritta  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.
  Ai  lavori  da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono,
secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il
Po  ed  i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in
base  alle  norme  del  decreto  legislativo 12 aprile 1948, n. 1010,
quale   risulta  modificato  dall'articolo  8  del  decreto-legge  18
dicembre  1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2
febbraio  1969,  n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi
assegnate  dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23
febbraio 1952, n. 100".

  Dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

  "Art.  14-bis.  -  Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento
necessari  per  il  ripristino  delle  comunicazioni sulla rete delle
strade  statali  e  per il collegamento viario provvisorio della rete
anzidetta  nelle  zone  sinistrate  di  cui  al  presente decreto, da
effettuarsi  a  cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e'
autorizzata  la spesa di lire 1.400 milioni da iscriversi nello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei lavori pubblici per
l'anno  finanziario  1970, per essere assegnata alla medesima Azienda
nazionale autonoma delle strade.
  Ai   fini   del  presente  articolo,  i  capi  compartimento  della
viabilita'   e  dell'ANAS  sono  autorizzati,  in  deroga  ai  limiti
stabiliti  dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e
successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera e), della legge
7  febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori
con il sistema della economia".

  "Art.  14-ter.  -  E'  autorizzata  la spesa di lire 100 milioni da
iscriversi  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per provvedere, a totale
carico  dello  Stato,  nel  territorio  della provincia di Genova, al
ripristino,  con  i  provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle
opere,  a  difesa  marittima  dell'abitato,  distrutte  o danneggiate
dall'alluvione  dei  giorni  7,  8  e 9 ottobre 1970, nonche' di ogni
altra  opera  nell'ambito  del  demanio  marittimo,  comprese  quelle
relative alle escavazioni".

                     Opere pubbliche ed abitati

  "Art.  14-quater.  - E' autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni
da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori   pubblici  in  ragione  di  lire  5.000  milioni  per  l'anno
finanziario 1970, di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1971 e
di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere, in
conseguenza delle calamita' naturali verificatesi nei mesi di agosto,
settembre e ottobre 1970:
    a)  al  ripristino  dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
    b)  al  ripristino,  a  totale  carico  dello  Stato, delle opere
idrauliche classificate e non classificate;
    c)  al  ripristino,  a  totale  carico  dello  Stato,  di edifici
pubblici  e  di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere
igieniche,  di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali,
di  alloggi  di  proprieta'  comunale  e  degli  istituti provinciali
autonomi  case  popolari,  di edifici di culto, di ospedali e di ogni
altra  opera  di  interesse  degli  enti  locali  e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
    d)  alla  riparazione  ed alla ricostruzione di strade comunali e
provinciali, nonche' di strade non statali ancora non classificate;
    e)  al  consolidamento  di  abitati,  anche se non compresi nella
tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
    f)  alla  concessione di contributi nella spesa occorrente per la
riparazione  o  ricostruzione  di  fabbricati  urbani  di  proprieta'
privata di qualsiasi natura e destinazione;
    g)  al  ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere
di  interesse  degli  enti  locali  e  delle istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  e  loro consorzi, comunque finanziate, in
corso   di   esecuzione   al   momento   degli  eventi  calamitosi  e
limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita.

  Il  ripristino delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato
puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture dimensioni
diverse   da   quelle   preesistenti,   qualora  sia  necessario  far
corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche,
o   alle  esigenze  della  tecnica  moderna  e  della  programmazione
economica".

  "Art.   14-quinquies.   -   Ai   lavori  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'articolo    precedente   provvedono,   secondo   la   rispettiva
competenza,  il  Magistrato  alle acque, il Magistrato per il Po ed i
provveditorati regionali alle opere pubbliche.
  Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione
dei  lavori  di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici
agli  enti  medesimi  quando questi forniscano garanzie di provvedere
con  adeguate  attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il
termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  Gli  uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza
sull'esecuzione  delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto
nonche'  al  collaudo  ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli
uffici di cui al primo comma".

  "Art.  14-sexies.  -  E'  concessa una sovvenzione straordinaria di
lire  750  milioni  all'Istituto  autonomo  per  le  case popolari di
Genova,  per  l'acquisto  di  edifici  destinati  ad  alloggio  degli
alluvionati  rimasti  senza casa a seguito degli eventi calamitosi di
cui  al  primo  comma dell'articolo I, nonche' per lavori ed opere di
manutenzione  straordinaria di fabbricati di proprieta' dell'Istituto
danneggiati dagli eventi stessi.
  Le  disponibilita'  per  far  fronte all'onere di cui al precedente
comma  sono  iscritte  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970".

  "Art.   14-septies.  -  I  contributi  previsti  dalla  lettera  f)
dell'articolo   14-quater  per  la  riparazione  e  ricostruzione  di
fabbricati  urbani  di  proprieta'  privata  di  qualsiasi  natura  e
destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente
occorrente:
    a)  nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la
cui  consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e
accessori;
    b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la
cui  consistenza  fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani
ed accessori;
    c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

  All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del
comma  precedente,  qualora  sia  contestata  la  corrispondenza alla
realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano
distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.
  Si  applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
  L'ammontare  dei  contributi  di  cui ai comuni precedenti non puo'
superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare.
  Il  limite  indicato  nel  precedente  comma  non si applica per la
riparazione  o  ricostruzione  di  alloggi  di  proprieta' degli enti
pubblici  operanti  nel  settore dell'edilizia economica e popolare e
degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale".

  "Art.  14-octies.  -  Le  domande per la concessione dei contributi
previsti  dall'articolo  precedente,  corredate  dal  computo metrico
estimativo  dei  lavori,  debbono  essere presentate, in esenzione da
bollo,  ai  competenti  uffici  del  genio  civile,  entro il termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi
al  godimento  delle  agevolazioni  previste  nel precedente articolo
anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli
immobili di loro proprieta' prima dell'intervento statale.
  La  concessione  delle  agevolazioni e' subordinata alla condizione
che  il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entita'
del   danno   prima   del  completamento  dei  lavori  e  che  questi
corrispondano all'accertamento effettuato.
  I   provveditorati   regionali   alle   opere  pubbliche  -  previo
accertamento,  da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e
dell'entita'  dei danni subiti dagli immobili - possono corrispondere
ai  proprietari  che  ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma
presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento
del  contributo  stesso,  ove  l'importo delle spese di riparazione o
ricostruzione superi le lire 2 milioni e 500 mila, ed al 60 per cento
ove l'importo stesso non superi tale somma".

  "Art.  14-novies.  -  Per i fabbricati di proprieta' di cooperative
edilizie  si  applica  soltanto  il limite di lire 5 milioni per ogni
unita' immobiliare.
  I  contributi  sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o
da  riparare  siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel
catasto rurale.
  All'accertamento  delle dette caratteristiche provvedono gli uffici
tecnici  erariali  su  richiesta  del  competente  ufficio  del genio
civile".

  "Art.  14-decies. - Con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
emanato  di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli
abitati  non  compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908,
n. 445, che sono da consolidare".

  "Art.  14-undecies.  -  Il  ripristino  delle  strade  provinciali,
nonche'  delle opere idrauliche classificate e non classificate, puo'
essere  eseguito  anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni
non  direttamente interessati dagli eventi calamitosi, quando cio' si
renda necessario per assicurare la funzionalita' delle opere".

  "Art.  14-duodecies.  -  Per  l'esecuzione dei lavori di ripristino
definitivo  delle  strade  statali ricadenti nei compartimenti per la
viabilita'  di  Genova e Torino, comprese le spese di consolidamento,
di  risanamento, di difesa ed eventuali indennita' di espropriazione,
e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
  Per  accertate  esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale
autonoma  delle  strade  e' autorizzata ad attuare i ripristini anche
mediante  la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali
preesistenti.
  Detta  somma  sara'  iscritta nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dei  lavori  pubblici per l'esercizio 1970 per essere
assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade".

  "Art.  14-terdecies.  -  I  lavori  da eseguire in base al presente
decreto   sono   dichiarati   di   pubblica   utilita',   urgenti  ed
indifferibili a tutti gli effetti di legge".

  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:

  "E'  autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, che sara' iscritta
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'anno   finanziario  1970,  per  provvedere  ai  seguenti  immediati
interventi:
    a)  assegnazione  straordinaria  per  l'integrazione  dei bilanci
degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;
    b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi
eccezionali.  Erogazioni  per  provvidenze  contingenti, ivi comprese
quelle  destinate  a  soddisfare le esigenze abitative delle famiglie
rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni".

  All'articolo  16,  infine,  le parole "e 21" sono sostituite con le
altre ", 21 e 21-bis".
  Prima  dell'articolo  21, il titolo: "Finanziamenti al Mediocredito
centrale"  e' sostituito dal seguente: "Finanziamenti al Mediocredito
centrale ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane".

  Dono l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:

  "Art.  21-bis.  - Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane
si  provvede  mediante il fondo per il concorso statale nel pagamento
degli  interessi  costituito  presso  la  Cassa  per  il credito alle
imprese artigiane.
  Il  fondo  di  cui  al  precedente  comma  e'  aumentato  di lire 1
miliardo.
  Detto  importo  di  lire  1  miliardo sara' iscritto nello stato di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1971".

  Dopo l'articolo 23, e' aggiunto il seguente:

Applicazione  delle  provvidenze  a  favore  del  comune  di  Mignano
                             Montelungo

  "Art.  23-bis.  - Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche al comune di Mignano Montelungo, in provincia di Caserta".

  Dopo l'articolo 24 e' aggiunto il seguente:

  "Art. 24-bis. - Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15
marzo  1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e
modificato  con  la legge 18 marzo 1968, n. 403, sono prorogate al 31
dicembre 1973".

  All'articolo 25, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  "All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire
21.750.000.000 per l'anno finanziario 1970 ed in lire 10 miliardi per
l'anno finanziario 1971 si provvede:
    per  l'anno  1970,  quanto  a  lire  9.750  milioni  ed a lire 12
miliardi,  rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli
3523  e  5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo;
    per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilita' di cui
al  primo  comma  e  per  lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1
miliardo  e  lire  4  miliardi,  con  riduzione  dei  fondi di cui ai
capitoli  3523  e  5381  dello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - RESTIVO - REALE
                                               - PRETI - LAURICELLA -
                                                GAVA - DONAT-CATTIN -
                                           GIOLITTI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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