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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in
favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamita' naturali
verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: "dal 7 ottobre al 7
novembre 1970" sono sostituite dalle altre: "dal 7 ottobre 1970 al 30
giugno 1971".
L'articolo 2 e' soppresso.
All'articolo 6, al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le societa' cooperative e loro consorzi, iscritti
rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale
della cooperazione, la percentuale suddetta e' ridotta al 50 per
cento".
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Nei comuni indicati dall'articolo 1 e' ammesso alla registrazione
qualunque atto senza le penalita' dovute per avvenuto decorso dei
termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la
data della calamita' o sia avvenuta nei 30 giorni successivi, e
sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - Le imprese che hanno avuto perdite per
danneggiamenti o distruzioni verificatisi nell'ottobre 1970 nei
comuni di cui all'articolo 1 possono avvalersi del disposto di cui
all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645,
ancorche' non costituite sotto forma di societa' di capitali o
comunque non tassabili in base al bilancio, secondo i criteri di
determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.
Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo
104 dello stesso testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica
la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo
unico sopra richiamato.
Per la determinazione delle perdite di esercizio gli uffici
distrettuali si avvalgono delle informative degli organi della
guardia di finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli
elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni
prodotte dai soggetti interessati".
All'articolo 11, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei comuni indicati nell'articolo 1 si applicano le agevolazioni
previste dall'articolo 29, primo e secondo comma, della legge 4
novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 31 della
legge 31 maggio 1964, n. 357".
All'articolo 12, le parole: "in dodici rate" sono sostituite dalle
altre: "in diciotto rate".
Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis. - Ai comuni di cui al precedente articolo 1 e
all'amministrazione provinciale di Genova e' concesso un contributo
dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da
sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte,
relativamente all'ultimo quadrimestre del 1970 e all'intero anno
1971, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla
distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamita'
indicate nel predetto articolo 1, nonche' delle minori entrate
derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura
da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della
legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.
La misura del contributo e' determinata in base alle entrate
accertate nel 1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per
il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1969,
aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per
le imposte di consumo.
La concessione dei contributi previsti nel presente articolo e'
disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno
stesso della deliberazione dei consigli comunali o provinciali
interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo
competente ad approvare il bilancio di previsione.
I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo
sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti
con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai
minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese
correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del
1970 e del 1971.
Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi
nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1971".
Prima dell'articolo 14, il titolo: "Disposizioni per i servizi di
pronto soccorso" e' sostituito dal seguente:
"Interventi di pronto soccorso".
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
Per provvedere alle necessita' urgenti, ai sensi del regio
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15
marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle
calamita' naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e
ottobre 1970, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sara'
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.
Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono,
secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il
Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in
base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010,
quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18
dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2
febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi
assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23
febbraio 1952, n. 100".
Dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 14-bis. - Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento
necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle
strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete
anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da
effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e'
autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni da iscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1970, per essere assegnata alla medesima Azienda
nazionale autonoma delle strade.
Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della
viabilita' e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti
stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e
successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera e), della legge
7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori
con il sistema della economia".
"Art. 14-ter. - E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni da
iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per provvedere, a totale
carico dello Stato, nel territorio della provincia di Genova, al
ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle
opere, a difesa marittima dell'abitato, distrutte o danneggiate
dall'alluvione dei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1970, nonche' di ogni
altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle
relative alle escavazioni".
Opere pubbliche ed abitati
"Art. 14-quater. - E' autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni
da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno
finanziario 1970, di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1971 e
di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere, in
conseguenza delle calamita' naturali verificatesi nei mesi di agosto,
settembre e ottobre 1970:
a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere
idrauliche classificate e non classificate;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici
pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere
igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali,
di alloggi di proprieta' comunale e degli istituti provinciali
autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali e di ogni
altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e
provinciali, nonche' di strade non statali ancora non classificate;
e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella
tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la
riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta'
privata di qualsiasi natura e destinazione;
g) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere
di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in
corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e
limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita.
Il ripristino delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato
puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture dimensioni
diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far
corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche,
o alle esigenze della tecnica moderna e della programmazione
economica".
"Art. 14-quinquies. - Ai lavori da effettuarsi ai sensi
dell'articolo precedente provvedono, secondo la rispettiva
competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i
provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione
dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici
agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere
con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il
termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza
sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto
nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli
uffici di cui al primo comma".
"Art. 14-sexies. - E' concessa una sovvenzione straordinaria di
lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di
Genova, per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio degli
alluvionati rimasti senza casa a seguito degli eventi calamitosi di
cui al primo comma dell'articolo I, nonche' per lavori ed opere di
manutenzione straordinaria di fabbricati di proprieta' dell'Istituto
danneggiati dagli eventi stessi.
Le disponibilita' per far fronte all'onere di cui al precedente
comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970".
"Art. 14-septies. - I contributi previsti dalla lettera f)
dell'articolo 14-quater per la riparazione e ricostruzione di
fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e
destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente
occorrente:
a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la
cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e
accessori;
b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la
cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani
ed accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del
comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla
realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano
distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare dei contributi di cui ai comuni precedenti non puo'
superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare.
Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la
riparazione o ricostruzione di alloggi di proprieta' degli enti
pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e
degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale".
"Art. 14-octies. - Le domande per la concessione dei contributi
previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico
estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da
bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi
al godimento delle agevolazioni previste nel precedente articolo
anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli
immobili di loro proprieta' prima dell'intervento statale.
La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla condizione
che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entita'
del danno prima del completamento dei lavori e che questi
corrispondano all'accertamento effettuato.
I provveditorati regionali alle opere pubbliche - previo
accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e
dell'entita' dei danni subiti dagli immobili - possono corrispondere
ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma
presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento
del contributo stesso, ove l'importo delle spese di riparazione o
ricostruzione superi le lire 2 milioni e 500 mila, ed al 60 per cento
ove l'importo stesso non superi tale somma".
"Art. 14-novies. - Per i fabbricati di proprieta' di cooperative
edilizie si applica soltanto il limite di lire 5 milioni per ogni
unita' immobiliare.
I contributi sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o
da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel
catasto rurale.
All'accertamento delle dette caratteristiche provvedono gli uffici
tecnici erariali su richiesta del competente ufficio del genio
civile".
"Art. 14-decies. - Con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli
abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908,
n. 445, che sono da consolidare".
"Art. 14-undecies. - Il ripristino delle strade provinciali,
nonche' delle opere idrauliche classificate e non classificate, puo'
essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni
non direttamente interessati dagli eventi calamitosi, quando cio' si
renda necessario per assicurare la funzionalita' delle opere".
"Art. 14-duodecies. - Per l'esecuzione dei lavori di ripristino
definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la
viabilita' di Genova e Torino, comprese le spese di consolidamento,
di risanamento, di difesa ed eventuali indennita' di espropriazione,
e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale
autonoma delle strade e' autorizzata ad attuare i ripristini anche
mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali
preesistenti.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1970 per essere
assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade".
"Art. 14-terdecies. - I lavori da eseguire in base al presente
decreto sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili a tutti gli effetti di legge".
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, che sara' iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati
interventi:
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi
eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti, ivi comprese
quelle destinate a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie
rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni".
All'articolo 16, infine, le parole "e 21" sono sostituite con le
altre ", 21 e 21-bis".
Prima dell'articolo 21, il titolo: "Finanziamenti al Mediocredito
centrale" e' sostituito dal seguente: "Finanziamenti al Mediocredito
centrale ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane".
Dono l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:
"Art. 21-bis. - Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane
si provvede mediante il fondo per il concorso statale nel pagamento
degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane.
Il fondo di cui al precedente comma e' aumentato di lire 1
miliardo.
Detto importo di lire 1 miliardo sara' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1971".
Dopo l'articolo 23, e' aggiunto il seguente:
Applicazione delle provvidenze a favore del comune di Mignano
Montelungo
"Art. 23-bis. - Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche al comune di Mignano Montelungo, in provincia di Caserta".
Dopo l'articolo 24 e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-bis. - Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e
modificato con la legge 18 marzo 1968, n. 403, sono prorogate al 31
dicembre 1973".
All'articolo 25, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire
21.750.000.000 per l'anno finanziario 1970 ed in lire 10 miliardi per
l'anno finanziario 1971 si provvede:
per l'anno 1970, quanto a lire 9.750 milioni ed a lire 12
miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli
3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo;
per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilita' di cui
al primo comma e per lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1
miliardo e lire 4 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai
capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - REALE
- PRETI - LAURICELLA -
GAVA - DONAT-CATTIN -
GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE