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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della difesa e' autorizzato ad ammettere militari
stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti
militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese
per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed
il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal paese di
provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali
spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.
Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il
trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma
precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il
tesoro.