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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
inquadrati a ruolo ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 marzo
1962, n. 143, e ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 360, e della
legge 30 maggio 1970, n. 361, possono chiedere il riscatto, ai fini
del trattamento di quiescenza in applicazione dell'articolo 9 del
decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29
gennaio 1951, n. 33, dei periodi di servizio effettivamente resi,
presso gli opifici e stabilimenti dell'Amministrazione stessa, per
lavori di carattere stagionale.
Per gli operai di cui al primo comma che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano gia' acquisito il diritto alla
pensione di vecchiaia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
non e' tenuto al rimborso dei contributi assicurativi relativi ai
periodi riscattati di cui all'ultimo comma del decreto legislativo 7
aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33.
Lo Stato subentra nel diritto di ciascun operaio alla quota della
pensione di vecchiaia, all'atto della sua cessazione dal servizio, ai
sensi dell'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI -
DONAT-CATTIN -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO