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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4
e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del
100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione
del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417.
I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio
1970.